Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1359 del 27 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:1359CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, a fronte del dovere della amministrazione appaltante di procedere alla verifica delle opere medesime ed all'approvazione o meno del relativo collaudo, nel termine fissato dal capitolato speciale o comunque senza indugio (art. 109 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350), deve riconoscersi il diritto dell'appaltatore ad ottenere tale pronuncia, positiva o negativa, necessaria alla liberazione dai propri obblighi di custodia e manutenzione, al conseguimento dello svincolo della cauzione e del pagamento del saldo del corrispettivo, o comunque alla tutela, in sede arbitrale o giudiziale, delle proprie ragioni. Detto diritto, nell'inerzia dell'amministrazione, può essere fatto valere davanti al giudice ordinario, con la richiesta di una pronuncia che accerti l'obbligo di procedere al collaudo e fissi un termine entro il quale l'appaltante debba decidere, senza alcuna interferenza sul contenuto del relativo provvedimento (approvazione o rifiuto).

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