Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 662 del 25 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:662PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di stupefacenti, l`attenuante del fatto di lieve entita` postula la valutazione complessiva degli elementi del fatto. Peraltro, poiche` l`intento del legislatore e` stato quello di inasprire la lotta contro l`uso ed il traffico di sostanze stupefacenti, l`attenuante suddetta non puo` essere concessa a chi detiene, anche per uso personale, un quantitativo non modico a termini degli art. 72 e 80 legge 22 dicembre 1975, n.685. Ne deriva che il parametro quantitativo risulta decisivo ai fini dell`esclusione dell`attenuante, apparendo irrilevante ogni altra pur favorevole considerazione, allorche` sia superato un ragionevole limite, individuabile in alcuni multipli della dose media giornaliera. (La circostanza attenuante e` stata esclusa nella fattispecie, sulla scorta del rilievo che era in gioco un quantitativo di eroina pari a quattordici dosi medie giornaliere). (Conf.cass., sez. VI, 25 gennaio 1993, n. 1825, Ricupero).    da vedere: Sen 18/08/1992 8954 sez 4 Pen Sen 09/07/1992 7893 sez 6 Pen Sen 09/07/1992 7901 sez 6 Pen

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