Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 5955 del 2016

ECLI:IT:TARLAZ:2016:5955SENB

Massima

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L'occupazione abusiva di suolo pubblico, anche se temporanea e finalizzata al carico/scarico merci, integra una violazione ontologica e funzionale che legittima l'adozione di provvedimenti ripristinatori e sanzionatori da parte della pubblica amministrazione, a prescindere dalla durata dell'occupazione, dalle finalità della stessa e dalla tempestività dell'intervento amministrativo. L'assenza di un titolo concessorio idoneo a legittimare l'occupazione, anche parziale e temporanea, del suolo pubblico costituisce il presupposto unico per l'esercizio del potere di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio commerciale, in quanto tali misure perseguono una finalità ripristinatoria e al tempo stesso sanzionatoria. La natura vincolata del provvedimento di rimozione dell'occupazione abusiva e di chiusura dell'esercizio rende irrilevanti eventuali vizi formali del procedimento, atteso che ciò che rileva ai fini della legittimità dell'azione amministrativa è la mera occupazione materiale, sine titulo, del suolo pubblico, a prescindere dalle modalità e dalla durata dell'occupazione stessa. Pertanto, l'Amministrazione è legittimata ad adottare provvedimenti di rimozione dell'occupazione abusiva e di chiusura dell'esercizio commerciale anche quando l'occupazione sia stata posta in essere in uno spazio destinato al carico/scarico merci, qualora tale occupazione non risulti coperta da un idoneo titolo concessorio e si sia concretizzata mediante l'utilizzo di attrezzature e materiali non compatibili con la mera attività di carico/scarico, configurandosi piuttosto come un deposito di materiali. In tali casi, l'Amministrazione può legittimamente disporre la chiusura dell'esercizio commerciale, in quanto misura proporzionata e non sproporzionata rispetto alla gravità della violazione accertata.

Sentenza completa

N. 03225/2016
REG.RIC.

N. 05955/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03225/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2016, proposto da:
Società il Boschetto Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino Battiati, Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Edoardo Giardino in Roma, Via Adelaide Ristori, 9;

contro

Roma Capitale - Municipio I, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21; Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale;

per l'annullamento

-della D.D. 519 del 2 marzo 2016 con la quale è stata ordinata la rimozione del…

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