Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 1892 del 2014
ECLI:IT:TARCZ:2014:1892SENT
Massima
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Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
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Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un precedente decreto giurisdizionale, dichiara la cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione resistente abbia provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. In tal caso, il principio di soccombenza virtuale impone la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate secondo equità in mancanza di specifica indicazione. La pronuncia di ottemperanza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Sentenza completa
N. 01720/2013 REG.RIC.
N. 01892/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01720/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2013, proposto da: ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, via Pugliese, 12;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G. ((omissis)), 34;
Per l’ottemperanza giudicato decreto Corte d'Appello Catanzaro 957/2012 - legge pinto -
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie dife…
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