Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2808 del 16 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2808PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di interruzione di un ufficio e servizio pubblico, l'art. 340 c.p. non richiede la potenzialità del turbamento del funzionamento del servizio di pubblica necessità, ma la effettività di esso. (Nel caso di specie la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza del pretore che aveva assolto una infermiera che durante il turno di lavoro notturno si era momentaneamente adagiata su un giaciglio di fortuna in un momento in cui nessun paziente necessitava di cure particolari e in condizioni da percepire immediatamente ogni richiesta di intervento, ritenendo che tale comportamento non costituisse interruzione di pubblico servizio.

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