Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1250 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:1250SENT

Massima

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La cessazione della materia del contendere, dichiarata dal giudice amministrativo a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato per rinuncia della parte ricorrente al permesso di costruire in sanatoria, comporta la compensazione delle spese di lite, in quanto l'annullamento del provvedimento è intervenuto per iniziativa della parte resistente e non per effetto dell'accoglimento del ricorso. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che, in caso di cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato per rinuncia della parte ricorrente, il giudice amministrativo può disporre la compensazione delle spese di lite, in quanto l'annullamento non è intervenuto per effetto dell'accoglimento del ricorso, ma per iniziativa della parte resistente. Ciò in applicazione del principio di equità e di soccombenza virtuale, in base al quale le spese seguono la soccombenza, anche in assenza di una pronuncia di merito. La massima giuridica che riassume tale principio è la seguente: In caso di cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato per rinuncia della parte ricorrente al permesso di costruire in sanatoria, il giudice amministrativo può disporre la compensazione delle spese di lite, in quanto l'annullamento non è intervenuto per effetto dell'accoglimento del ricorso, ma per iniziativa della parte resistente. Ciò in applicazione del principio di equità e di soccombenza virtuale, in base al quale le spese seguono la soccombenza, anche in assenza di una pronuncia di merito. Il giudice, infatti, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, deve valutare le circostanze concrete del caso, al fine di stabilire se sussistano o meno giusti motivi per compensare le spese di lite, tenendo conto della natura e della complessità della controversia, del comportamento delle parti nel corso del giudizio, nonché dell'esito finale dello stesso. La compensazione delle spese, pertanto, rappresenta una soluzione equitativa, che tiene conto della peculiarità della fattispecie e dell'assenza di una pronuncia di merito, evitando di addossare ingiustamente l'onere delle spese processuali alla parte che, pur avendo inizialmente impugnato il provvedimento, ha poi rinunciato alla propria pretesa.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/06/2017

N. 01250/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00232/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2007, proposto da:
((omissis)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Cologno Monzese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria S.Babila, 4/A;

per l'annullamento

dell’ingiunzione di pagamento per contributi riferiti a permesso di costruire in sanatoria, emessa dal Comune di Cologno Monzese in…

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