Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3124 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3124PEN

Massima

Massima ufficiale
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo cod.proc.pen. il presupposto di cui all`art. 242 comma primo lett.a delle norme transitorie (relativo alla proseguibilita` del procedimento con l`osservanza delle norme anteriormente vigenti) che il fatto sia stato contestato all`imputato ovvero enunciato in un mandato o ordine rimasto senza effetto, non puo` ritenersi integrato dall`invio di comunicazione giudiziaria, giacche` questa non puo` essere equiparata all`ordine o al mandato e non contiene una contestazione del fatto nei termini richiesti dalla legge.

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