Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25886 del 5 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:25886PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il concorso nel reato di falso ideologico in atto pubblico sussiste anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, in quanto la falsa attestazione risponde a titolo di concorso a carico di coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso. Il concorso di persone nel reato è infatti concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, quando tra gli atti stessi sussista una connessione causale rispetto all'evento e ciascuno sia consapevole del collegamento finalistico dei vari atti posti in essere, così che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto. Pertanto, ai fini della revisione di una sentenza definitiva di condanna per concorso nel reato di falso ideologico in atto pubblico, è del tutto irrilevante la dedotta responsabilità di un terzo soggetto, che si aggiungerebbe a quella dell'imputato, senza eliderla, essendo sufficiente l'accertata consapevolezza di quest'ultimo di contribuire alla falsità depositando l'atto.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza definitiva di condanna di G. S. per concorso nel reato di falso ideologico in atto pubblico, commesso ottenendo la retrodatazione di un ricorso depositato presso la Commissione tributaria di Santa Maria Capua Vetere.
Hanno ritenuto i giudici del merito che la nuova prova addotta, vale a dire la confessione stragiudiziale di tale S. D. A. di essere esclusivo responsabile del concorso nel falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, era smentita dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dallo stesso G. S., che aveva ammesso di avere consegnato il ricorso con modalità indicative della sua consapevolezza di concorrere nella falsità.
Ricorre per cassazione G. S. e deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che la sua condotta, di materiale consegna del ricorso scaduto, non era idonea a in…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.