Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3296 del 23 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3296PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di valutazione della gravità degli indizi ai fini dell'emissione di un provvedimento restrittivo, possono considerarsi sufficienti anche le cosiddetto "chiamate di correo incrociate" quando le distinte dichiarazioni accusatorie siano rese autonomamente, in tempi diversi e siano convergenti nel confermare l'accusa. Può essere sufficiente anche una sola chiamata di correo che, pur non essendo riscontrata da elementi obiettivi, sia considerata intrinsecamente attendibile: a tal fine però occorre che il giudice di merito accerti, con esauriente motivazione, la completa piena attendibilità della chiamata e verifichi la sicura credibilità di chi l'ha compiuta, dato che la presenza di incongruenze e di contraddizioni fa diventare necessaria l'esistenza di riscontri esterni, mentre la mancanza di univocità e costanza delle dichiarazioni accusatorie e l'attribuzione dello stesso fatto prima ad una o poi ad altra persona è idonea a minare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni e ad escludere la gravità degli elementi indizianti.

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