Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3464 del 27 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3464PEN

Massima

Massima ufficiale
IN favore del condannato per il reato di rifiuto del servizio militare non può disporsi l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 dell'ordinamento penitenziario ma solo lo speciale affidamento previsto dall'art. 3, sesto comma legge 29 aprile 1983 n. 167. La differenza tra i due benefici è data infatti dallo "status" militare del condannato che perdura fino alla completa espiazione della pena, mentre non ha rilevanza la natura della pena.

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