Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4747 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:4747SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciare la presente sentenza, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Il Comune è competente a ordinare la demolizione di opere edilizie abusive realizzate in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico, indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni previste dall'ordinamento e dalla concorrente competenza sanzionatoria della Soprintendenza. L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 riconosce al Comune un potere di vigilanza sull'attività edilizia, anche con riguardo agli immobili vincolati, con connesso obbligo di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi in tutti i casi di difformità dalle prescrizioni urbanistiche. 2. Le previsioni sanzionatorie del D.Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela paesaggistica non si pongono in termini sostitutivi ma aggiuntivi rispetto alle sanzioni previste nel D.P.R. n. 380/2001, atteso che concernono e presuppongono la mancanza, nelle aree vincolate sotto il profilo paesaggistico, di differenti titoli abilitativi. 3. L'abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi. Pertanto, il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere, a maggior ragione quando l'abuso è stato realizzato su zone paesaggisticamente vincolate. 4. La norma di cui all'art. 27 D.P.R. n. 380/2001, tanto più quando riferita alla repressione di abusi su beni vincolati, non contrasta con il principio di ragionevolezza in quanto l'esigenza di ripristinare i valori urbanistici e paesaggistici violati giustifica il ripristino anche a distanza di tempo. Inoltre, il principio del legittimo affidamento non è applicabile a una situazione di mero fatto, quale la mancata sanzione di una situazione di illecito. 5. L'abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, per cui ogni provvedimento repressivo dell'Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento. 6. L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 sanziona con la demolizione gli abusi edilizi su aree vincolate indipendentemente dal grado complessivo di edificazione delle aree su cui tali abusi insistono, essendo sufficiente l'accertamento dell'inizio o dell'esecuzione delle opere abusive. 7. Gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento, in ragione del loro contenuto rigidamente vincolato. 8. La diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato e non necessita di una puntuale valutazione delle ragioni di interesse pubblico né di un bilanciamento di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e tantomeno di una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, a maggior ragione quando le opere abusive insistono su zona paesaggisticamente vincolata. 9. Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi. 10. L'amministrazione può adottare l'ordine di demolizione delle opere abusive in pendenza di impugnativa del rigetto dell'istanza di condono edilizio, in assenza di un provvedimento cautelare da parte del giudice adito, in quanto l'impugnativa dell'atto presupposto non ha effetti sospensivi automatici.

Sentenza completa

N. 07325/2006
REG.RIC.

N. 04747/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07325/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7325 del 2006, proposto da:
C.M.T. - Compagnia Meridionale Turismo S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parrella, con domicilio eletto presso Domenico Parrella in Napoli, Centro Direzionale Isola E5;

contro

Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, domiciliata in Napoli, piazza Municipio; Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici, Direzione Regionale Bb.Cc.…

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