Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 4122 del 2005

ECLI:IT:TARBA:2005:4122SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca di una licenza amministrativa, adottato sulla base di meri sospetti di coinvolgimento in attività illecite del titolare, senza che vi sia stata una effettiva e comprovata responsabilità personale dello stesso, viola il principio costituzionale della presunzione di innocenza e i principi generali di buona amministrazione, giustizia sostanziale ed equità. Pertanto, il provvedimento di revoca di una licenza amministrativa deve essere adottato solo in presenza di elementi di responsabilità personale del titolare, debitamente accertati e motivati, che rendano incompatibile il mantenimento dell'autorizzazione con l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La mera vicinanza o il rapporto di coniugio con soggetti coinvolti in attività illecite non sono di per sé sufficienti a giustificare la revoca della licenza, in assenza di una effettiva e diretta responsabilità del titolare. Il provvedimento di revoca, inoltre, deve rispettare il principio del giusto procedimento, garantendo al titolare il diritto di difesa e una adeguata istruttoria, nonché il principio di proporzionalità, potendo eventualmente essere disposta solo una sospensione cautelare temporanea del titolo, ove sussistano gravi e comprovati motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIABARI – SEZ. II^composto daGiancarlo Giambartolomei Presidente Pietro Morea ComponenteAntonio Pasca Componenteha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 2107 del 1996, proposto da Mangino Sabina, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Q. Sella n. 120; C O N T R O- il Questore della Provincia di Bari pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici domicilia ope legis;per l'annullamentodel decreto a firma del Questore di Bari Cat. 14.E/96-Div.P.A.S. del 20/6/1996, notificato il successivo 28 giugno, recante la revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi rilasciata alla ricorrente ax art. 127 T.U.L.P.S.;- di ogni atto presupposto e/o connesso, benchè ignoto, in quanto lesivo;Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;Vis…

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