Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 41114 del 4 novembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:41114PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: Il giudice, nel disporre e valutare la sussistenza delle esigenze cautelari per l'applicazione di una misura cautelare personale, deve operare un bilanciamento tra il criterio di proporzionalità della misura rispetto all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, e gli altri parametri di legge, quali la pericolosità sociale dell'imputato. Il mero decorso di una parte significativa della pena inflitta in primo grado, pur costituendo un elemento rilevante ai fini della valutazione di proporzionalità, non può assurgere a criterio assorbente e prevalente rispetto agli altri presupposti di applicazione della misura cautelare, in particolare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Pertanto, il giudice non può revocare la misura cautelare sulla base della sola considerazione del tempo già trascorso in custodia cautelare, senza un adeguato contemperamento con gli altri criteri di cui all'art. 275 c.p.p. Inoltre, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della decisione del giudice del riesame che ha revocato la misura cautelare, non vi è una automatica reviviscenza della misura, essendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della stessa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna;

contro l'ordinanza 28-31 marzo 2008 del Tribunale della liberta' di Bologna, che ha disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, in atto nei confronti di El. Ma. Hi. nato il (OMESSO) a fronte di una condanna - non definitiva - a mesi 10 e giorni 20 di reclusione Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73.

Visti gli …

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