Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22661 del 5 giugno 2024

ECLI:IT:CASS:2024:22661PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la legittimità di un provvedimento cautelare emesso dal tribunale del riesame, è tenuto a verificare la congruità e la logicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, senza poter sindacare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito. La motivazione del tribunale del riesame deve dare conto in modo adeguato delle ragioni che hanno condotto all'affermazione della gravità del quadro indiziario e della sussistenza delle esigenze cautelari, in conformità ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto ove si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Pertanto, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la congruità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre, il tribunale del riesame, nel motivare l'adozione della misura cautelare, è tenuto a illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata l'applicazione di una misura meno afflittiva, in ossequio ai principi di idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da:

Dott. PELLEGRINO Andrea - Presidente

Dott. ALMA ((omissis)) - Relatore

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

Dott. FLORIT Francesco - Consigliere

Dott. MARRA Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Wo.Ag., nata a S (P) il giorno (Omissis)
rappresentata ed assistito dall'avv. Ma.Ma. - di fiducia
avverso l'ordinanza n. 23/24 in data 20/02/2024 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 - bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 - duodecies del d.l. 31 …

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