Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 5869 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:5869SENT

Massima

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La normativa nazionale che dispone la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, segnatamente con l'art. 49 TFUE e l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno. Pertanto, tale normativa nazionale non deve essere applicata né dai giudici né dalla pubblica amministrazione, in quanto incompatibile con il diritto europeo, il quale impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica a tutela della concorrenza e del mercato. L'obbligo di disapplicazione della disciplina interna illegittima si estende a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva self-executing, quale è la Direttiva Bolkestein. La tutela della concorrenza e l'obbligo di evidenza pubblica che essa implica sono principi trasversali che trovano applicazione anche in settori in cui l'Unione Europea è priva di competenza o ha solo una competenza di sostegno, come quello delle concessioni demaniali marittime, in quanto la concessione del bene pubblico fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione. Pertanto, gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali disposta dalla normativa nazionale devono ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla pubblica amministrazione o l'esistenza di un giudicato favorevole al concessionario, in quanto la sopravvenienza normativa (o la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia) incide sulle situazioni giuridiche durevoli per la parte che si svolge successivamente. Ciò vale sia per le concessioni rilasciate prima che dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2006/123/CE, in quanto la proroga illegittima delle concessioni stesse è comunque incompatibile con il diritto europeo.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/05/2022

N. 05869/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06028/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6028 del 2021, proposto da
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. ((omissis)) che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. ((omissis)) che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

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