Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 768 del 2014

ECLI:IT:TARLT:2014:768SENT

Massima

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Il provvedimento dichiarativo della decadenza di un permesso di costruire diviene inoppugnabile qualora il destinatario non prosegua il giudizio instaurato in sede straordinaria avverso il medesimo, nonostante la richiesta formulata dall'amministrazione competente di trattare il ricorso in sede giurisdizionale. In tal caso, l'impugnazione di atti meramente consequenziali al provvedimento di decadenza, così come l'introduzione di motivi aggiunti aventi ad oggetto il provvedimento di decadenza, sono inammissibili in quanto l'atto principale è divenuto definitivo per mancata prosecuzione del giudizio. Il principio di diritto che emerge è che il mancato esercizio dell'azione giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo, nonostante la richiesta dell'amministrazione di trattare il ricorso in sede giurisdizionale, comporta l'inoppugnabilità del provvedimento stesso, rendendo inammissibili successive impugnazioni di atti ad esso collegati o motivi aggiunti riferiti al medesimo provvedimento. Tale principio mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che l'inerzia del destinatario del provvedimento possa pregiudicare la stabilità degli atti amministrativi definitivi.

Sentenza completa

N. 00689/2006
REG.RIC.

N. 00768/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 689 del 2006 R.R., proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), presso il cui studio in Latina, via Carducci n. 7, è elettivamente domiciliata;

contro

il comune di Cisterna di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento contenuto nella nota prot. n. 17482 del 26 maggio 2006 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

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