Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari sentenza n. 515 del 2017

ECLI:IT:TARSAR:2017:515SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da un terzo avverso una denuncia di inizio attività (DIA) presentata da altri soggetti, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non costituisce un provvedimento amministrativo a formazione tacita, né dà luogo a un titolo costitutivo. Essa è un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge. 2. Decorso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori da parte dell'amministrazione, il titolo edilizio si "consolida", rendendo impossibile per il Comune intervenire, se non nell'esercizio dei poteri di autotutela. 3. Il terzo titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata, che lamenti un pregiudizio derivante da una SCIA, può ottenere il pieno ed obbligatorio esercizio dei poteri inibitori da parte dell'amministrazione, senza i limiti propri dell'autotutela, solo se ha sollecitato l'intervento entro 60 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione. Decorso tale termine, il terzo può solo sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela. 4. L'amministrazione è comunque tenuta a esprimersi sull'istanza del terzo, anche quando questa sia diretta a provocare l'esercizio dei poteri di autotutela, illustrando le ragioni per le quali ritenga non sussistenti i presupposti per la rimozione del titolo edilizio. 5. La previsione che limita la tutela del terzo alla sola azione contro il silenzio non è costituzionalmente illegittima, in quanto il legislatore ha comunque imposto all'amministrazione l'obbligo di riscontrare la richiesta del terzo. 6. La norma regionale che consente deroghe agli indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici, anche in assenza di impatti su preminenti interessi pubblici (come la salute), non è costituzionalmente illegittima, in quanto la disciplina statale contenuta nel D.M. n. 1444/1968 non assume rango di "ordinamento civile" inderogabile dalla potestà legislativa regionale.

Sentenza completa

Pubblicato il 31/07/2017

N. 00515/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01123/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, via Roma n. 121;

contro

il Comune di Selargius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Cagliari, via G. Deledda n. 39;

nei confronti di

((omissis)) non costituito in giudizio;
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso …

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