Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7923 del 3 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:7923PEN

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo di osservare, ai sensi dell'art.. 25 legge 10 maggio 1976 n.. 319 le prescrizioni stabilite in materia di scarichi di reflui industriali nelle acque pubbliche dalle regioni mediante atti legislativi o singoli provvedimenti autorizzativi è subordinato alla inderogabile condizione che le prescrizioni medesime siano compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della citata legge n.. 319 ed in particolare con quanto contenuto nella tabella c) ad essa allegata. (Nella specie si è ritenuto che l'entrata in vigore della predetta legge del 1976 abbia tacitamente abrogato le prescrizioni della legge regionale lombardia n.. 48 del 19 agosto 1974 tab. c) più restrittive e più gravose per i soggetti obbligati rispetto alla disciplina generale).

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