Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1354 del 13 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1354PEN

Massima

Massima ufficiale
La responsabilità del compartecipe a norma dell'art.. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave di quello concordato, commesso da altri concorrenti, consiste in un evento atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili. Ciò è da escludere quando quel reato si configuri come uno sviluppo di quello meno grave, poiché la volontaria partecipazione a quest'ultimo reato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Fattispecie: responsabilità del compartecipe, concordato il furto, per il più grave reato di rapina commessa con un'arma, indipendentemente dalla sua conoscenza della presenza dell'arma stessa).

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