Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19529 del 23 maggio 2012

ECLI:IT:CASS:2012:19529PEN

Massima

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Il giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo la sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione solo qualora dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di tali cause di non punibilità. In assenza di tale evidenza, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso stesso. Il principio di diritto affermato mira a garantire il rispetto del giudicato e l'efficacia del rito speciale del patteggiamento, limitando il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione ai soli casi in cui emerga con evidenza la sussistenza di cause di non punibilità, al fine di evitare un ingiustificato aggravio del procedimento e un possibile abuso del rimedio impugnatorio. Tale orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, si pone a tutela della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo, principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARMENINI ((omissis)) - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2207/2011 TRIBUNALE di BARI, del 10/08/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

lette/sentite le conclusioni del PG.

OSSERVA

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza, in data 10.8.11, del Tribunale di Bari, con la quale, gli e' stata applicata la pena concordata tra le parti, ex articolo 444 cod. proc. pen., per il reato di furto e altro, e, chiedendone l&#…

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