Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4592 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:4592SENT

Massima

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Il proprietario di un immobile ha l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la stabilità e l'efficienza dello stabile, anche qualora l'immobile sia stato locato a terzi. Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del proprietario non può essere posto a carico di soggetti terzi, come il condominio di un edificio adiacente, attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi che impongano a questi ultimi di eseguire i lavori necessari. L'autorità amministrativa, prima di adottare un provvedimento di questo tipo, deve svolgere un'adeguata istruttoria tecnica finalizzata a individuare la fonte del pericolo e il soggetto responsabile degli interventi di manutenzione necessari, al fine di garantire il perseguimento dell'interesse pubblico rappresentato dalla eliminazione della fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il proprietario di un immobile non può essere esonerato dall'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la stabilità e l'efficienza dello stabile nemmeno in caso di locazione dello stesso a terzi, in quanto tale obbligo grava sul locatore ai sensi dell'art. 1576 c.c. Pertanto, l'autorità amministrativa non può imporre ad un condominio adiacente l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di proprietà di un terzo, senza aver previamente accertato la responsabilità di quest'ultimo e senza aver svolto un'adeguata istruttoria tecnica finalizzata all'individuazione della fonte del pericolo e degli interventi necessari per la sua eliminazione.

Sentenza completa

N. 01116/2014
REG.RIC.

N. 04592/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01116/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2014, proposto da:
Condominio di viale Fornelli n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli, via ((omissis)) n. 4;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura comunale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio, ((omissis));

per l'annullamento

- dell’ordinanza del 21 novembre 2013 (prot. 550), con la quale il Sindaco di Napoli intimava al condominio ricorrente di provvedere
ad horas
ad effettuare lavori manutentivi per porre rimedio ai …

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