Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 1043 del 2011

ECLI:IT:TARLT:2011:1043SENT

Massima

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Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato sulla base della pregressa condanna per il reato di immigrazione clandestina, non può essere confermato qualora l'Amministrazione abbia successivamente rilasciato il permesso di soggiorno richiesto, in quanto la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e la materia del contendere è pertanto cessata. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti, in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha provveduto a rilasciare il permesso di soggiorno richiesto, venendo così meno l'interesse del ricorrente all'annullamento del provvedimento impugnato. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato sulla base della pregressa condanna per il reato di immigrazione clandestina, non può essere confermato qualora l'Amministrazione abbia successivamente rilasciato il permesso di soggiorno richiesto. Ciò in quanto il rilascio del permesso di soggiorno soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l'interesse all'annullamento del provvedimento impugnato. 2. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell'art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, che prevede tale possibilità quando l'Amministrazione abbia provveduto in corso di causa a soddisfare la pretesa del ricorrente. 3. Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti, in considerazione del fatto che l'Amministrazione ha provveduto a rilasciare il permesso di soggiorno richiesto, venendo così meno l'interesse del ricorrente all'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Tale soluzione è coerente con il principio di economia processuale e con l'esigenza di evitare un inutile dispendio di risorse pubbliche, laddove l'Amministrazione abbia già provveduto a soddisfare la pretesa del ricorrente.

Sentenza completa

N. 00345/2011
REG.RIC.

N. 01043/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t.,
Questura di Frosinone, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento della Questura di Frosinone, Ufficio Immigrazione – II Sezione – Cat. A/121MM datato 30.9.2010 e n…

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