Cassazione penale Sez. I sentenza n. 652 del 19 gennaio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:652PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 30 del nuovo c.s., il quale prevede e sanziona in via amministrativa l'obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 677 c.p., che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla «viabilità». L'art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale condizione non è richiesta dall'art. 30 del nuovo c.s.

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