Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7662 del 20 agosto 1985

ECLI:IT:CASS:1985:7662PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale 21 luglio 1983 n. 224 che ha dichiarato illegittimo l'art. 512 n. 2 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza che lo abbia prosciolto per estinzione del reato o per amnistia o per prescrizione, deve considerarsi introdotto nel sistema dell'impugnazione contro simili sentenze il grado del giudizio di appello. Ne consegue che quando non si è esaurita, al momento della pubblicazione della sentenza costituzionale, la fase della impugnazione, perché si è proposto ricorso per cassazione e questo non è ancora deciso,- ed esso, in quel momento, costituiva l'unico rimedio consentito - il rapporto processuale subisce la innovazione imposta dalla declaratoria costituzionale e il suddetto ricorso si converte in appello.

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