Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6319 del 3 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6319CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 93 del 1979 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), nella parte in cui dispone l'improponibilità, anziché l'improcedibilità, dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica e l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale, il termine per l'inizio, da parte dell'autoferrotranviere, dell'azione giudiziaria in questione è subordinato unicamente al rispetto della prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda.

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