Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 24 del 2011

ECLI:IT:TARPA:2011:24SENT

Massima

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Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 9 della legge n. 729/1961 e dal D.M. 1/4/1968 per le fasce di rispetto autostradali al di fuori del perimetro del centro abitato, non consente deroghe o sanatorie, a prescindere dalle concrete caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto tale vincolo è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario autostradale per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, il deposito di materiali e la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto, le opere realizzate all'interno di tale fascia di rispetto, anche se non emergenti dal suolo o costituenti mere sopralevazioni, sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, non sono suscettibili di sanatoria edilizia, a prescindere dalla loro concreta configurazione e dalla valutazione in ordine alla sicurezza del traffico. Il divieto di costruire entro la fascia di rispetto autostradale, infatti, non può essere inteso in senso restrittivo, come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire pregiudizio alla sicurezza del traffico, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto, le distanze previste dalla norma vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopralevazioni, o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.

Sentenza completa

N. 02345/2001
REG.RIC.

N. 00024/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02345/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2001, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Maurigi, n. 11;

contro

Ente Nazionale per le Strade – Ufficio Speciale della Grande Viabilità in Sicilia;
Comune di Carini;

per l'annullamento

della nota prot. 6192 del 29/03/2001, conosciuta il 31 seguente “ con cui l’amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di nulla osta ex art.23 L.R. n.37/1985 avanzata dall’odierna ricorrente “;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensi…

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