Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17126 del 17 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:17126PEN

Massima

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Il delitto di associazione per delinquere si configura quando sussistono i seguenti elementi: 1) Un vincolo associativo tendenzialmente permanente o stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei singoli delitti programmati. L'accordo associativo deve avere ad oggetto l'attuazione di un più vasto programma criminoso, volto alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio. 2) L'indeterminatezza del programma criminoso, che può riguardare anche la realizzazione di una sola tipologia di reati, senza che ciò escluda la configurabilità del delitto associativo, purché vi sia la tendenziale indeterminatezza del numero, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi dei delitti progettati. 3) L'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima ma adeguata al raggiungimento degli scopi criminosi, funzionale alla realizzazione del programma delinquenziale comune. Ai fini della configurabilità del delitto associativo, il dolo richiesto consiste nella consapevolezza di far parte del sodalizio criminoso e nella volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. La differenza tra il delitto associativo e il concorso di persone nel reato continuato risiede nell'oggetto dell'accordo: nel primo caso è finalizzato all'attuazione di un più vasto programma criminoso, con un vincolo associativo tendenzialmente permanente; nel secondo, invece, l'accordo è occasionale e limitato alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso. Il ruolo di "capo" dell'associazione può essere rivestito non solo dal vertice dell'organizzazione, ma anche da chi abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (d.lgs. n. 74/2000, art. 2) la falsa indicazione, nella dichiarazione IRPEF, di spese deducibili dall'imposta, quando le stesse non siano state effettivamente sostenute o siano state sostenute in misura inferiore. Rientrano nella nozione di "documenti" anche quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, come le ricevute fiscali e simili, nonché i documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui. La condotta di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti presenta una "struttura bifasica", in cui la dichiarazione, quale momento conclusivo, dà vita a un falso contenutistico, mentre la condotta preparatoria, cioè la registrazione o detenzione a fini di prova dei documenti che costituiranno il supporto della dichiarazione, può avere ad oggetto documenti sia contenutisticamente falsi, perché emessi da altri in favore dell'utilizzatore, sia materialmente falsi, in quanto contraffatti o alterati. Ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi" coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/01/2017 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ((omissis)), c…

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