Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 8524 del 29 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:8524CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non è stato notificato ad alcuno, ha ad oggetto un provvedimento della Prefettura e non risulta redatto nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 366 c.p.c. In tali ipotesi, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla L. n. 228 del 2012. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta i requisiti di forma e di notificazione previsti dalla legge. In particolare, il ricorso è inammissibile quando non è stato notificato ad alcuna delle parti, ha ad oggetto un provvedimento della Pubblica Amministrazione anziché una sentenza giurisdizionale, e non risulta redatto in conformità alle prescrizioni formali stabilite dall'art. 366 c.p.c. in tema di contenuto del ricorso. In tali ipotesi di inammissibilità, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile, al fine di scoraggiare l'utilizzo improprio dello strumento del ricorso per cassazione. Tale obbligo di versamento aggiuntivo è previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla Legge di Stabilità 2013, al fine di disincentivare la proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili e garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27416/2014 proposto da:
(OMISSIS);
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI LATINA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 755/2005 del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il 22/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/04/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
RITENUTO IN FATTO
che, con atto in data 25 novembre 2014, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione "avverso il provvedimento della Prefettura di Latina n. 3368/04/U.0./GIU…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.