Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 8652 del 27 febbraio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:8652PEN

Massima

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Il provvedimento cautelare personale, una volta revocato o divenuto inefficace, può essere oggetto di impugnazione solo se l'interessato deduce specificamente e in modo motivato la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato conseguimento di una pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. In assenza di tale deduzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che ciò comporti la condanna del ricorrente alle spese processuali o al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché il ricorrente possa mantenere l'interesse a coltivare l'impugnazione di un provvedimento cautelare personale revocato o divenuto inefficace, è necessario che egli deduca specificamente e in modo motivato la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dal mancato conseguimento di una pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. 2. In assenza di tale specifica e motivata deduzione da parte dell'interessato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3. Il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto il ricorrente non deve essere condannato né alle spese processuali né al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende. 4. Tali principi sono volti a garantire il rispetto del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, consentendo al ricorrente di far valere un concreto interesse all'impugnazione anche dopo la revoca o l'inefficacia del provvedimento cautelare, ove ciò sia rilevante ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 152/2014 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 29/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)) che ha chiesto l'inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 29/4/2014, ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa in data 4/4/2014 dal…

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