Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4010 del 29 aprile 1997

ECLI:IT:CASS:1997:4010PEN

Massima

Massima ufficiale
Lo scarico di reflui d`insediamento produttivo in fogna integra gli estremi del reato di cui all`art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319. E` pur vero che tra i corpi ricettori menzionati da quest`ultima disposizione non e` indicata la fognatura; essa, pero`, e` specificata nell`art. 1, che prevede l`obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi ed anche per quelli che avvengono nella suddetta fogna. Ne` la legge di depenalizzazione per lo scarico delle pubbliche fognature determina anche quella degli scarichi in questione, poiche` e` interesse dell`ente gestore conoscere le caratteristiche e controllare la quantita` degli scarichi "de quibus".    contraria: Sen 14/12/1995 3877 sez 3 Pen

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