Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 95 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:95SENB

Massima

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Il ricorso giurisdizionale può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa abbia manifestato espressamente la volontà di rinunciare alla coltivazione del giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo non può che prendere atto di tale situazione sopravvenuta e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della vicenda contenziosa. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente rappresenta una pronuncia di rito che non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto del venir meno dell'interesse all'ulteriore coltivazione del giudizio, determinato da una situazione sopravvenuta rispetto all'instaurazione del processo. Tale pronuncia non implica alcuna valutazione nel merito delle questioni giuridiche dedotte nel ricorso, ma si fonda esclusivamente sulla constatazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, la quale ha manifestato espressamente la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio. In presenza di tali circostanze, il giudice amministrativo non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della vicenda contenziosa che ha determinato il venir meno dell'interesse all'ulteriore coltivazione del processo. Tale soluzione, fondata sul principio di economia processuale, consente di definire il giudizio in modo semplificato, senza entrare nel merito delle questioni giuridiche dedotte, allorché la parte ricorrente abbia manifestato espressamente la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio.

Sentenza completa

N. 06743/2003
REG.RIC.

N. 00095/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06743/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6743 del 2003, proposto da:
S.D.N. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla ((omissis)) n. 10;

contro

- Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), Almerina Bove e Beatrice dell'Isola dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
- A.S.L. Napoli 1, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1270 del 28 marzo 2003, avente ad oggetto la determinazion…

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