Cassazione civile Sez. I sentenza n. 29794 del 19 dicembre 2008

ECLI:IT:CASS:2008:29794CIV

Massima

Massima ufficiale
Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell'art. 2320 cod. civ., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all'art. 2249 cod. civ., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 legge fall., anche all'accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi.

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