Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 3304 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:3304SENB

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo può essere attivato solo su iniziativa della parte che si ritiene lesa, rimanendo il processo amministrativo nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Pertanto, il giudice non può decidere nel merito la controversia qualora la parte ricorrente, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati. In tali casi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza possibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito. Tale principio, fondato sul carattere dispositivo del processo amministrativo, mira a garantire il rispetto dell'autonomia e della libertà di iniziativa della parte ricorrente, la quale può decidere discrezionalmente se proseguire o meno l'azione giudiziaria intrapresa. Esso trova applicazione indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato e dalle ragioni che hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse, purché tale circostanza sia stata tempestivamente comunicata al giudice. In tali ipotesi, il giudice non può sostituirsi alla volontà della parte, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito della controversia.

Sentenza completa

Pubblicato il 17/06/2019

N. 03304/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01663/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2018, proposto da
Fratelli Luongo S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via Loggia dei Pisani n. 13;

contro

Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 97 del 31 gennaio 2018, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: a) di smontare i chioschi bar e l…

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