Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2122 del 15 ottobre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2122PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà i motivi nuovi che la parte, ai sensi dell'art. 311 comma quarto cod. proc. pen., ha facoltà di enunciare avanti alla corte di cassazione prima dell'inizio della discussione devono necessariamente attenere ai capi e ai punti della decisione oggetto di gravame.

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