Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2582 del 21 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:2582PEN

Massima

Massima ufficiale
Perché possa ritenersi osservato il precetto di cui all'art. 201, settimo comma, Cod. proc. pen. è necessario che il motivo di impugnazione si concreti nell'indicazione chiara e determinata della censura che si intende muovere ad un punto del provvedimento impugnato e delle ragioni su cui la censura stessa si fonda, in modo che il giudice superiore sia in grado di individuare e di controllare nei suoi precisi termini la critica che viene rivolta alla decisione impugnata e quindi di esercitare, in relazione alle argomentazioni dell'impugnazione, il proprio sindacato.

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