Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2259 del 10 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:2259PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di costituzione abusiva di disponibilità valutaria o attività all'estero, di cui agli artt. 1 e 2 legge 23 dicembre 1976, n.. 863, poiché il legislatore ha stabilito, in maniera precisa e con riferimento alla entità della somma, che solo nel caso in cui il valore dei beni ovvero delle disponibilità, o, attività esportate, o delle quali si tenti l'esportazione, non superi i cinque milioni di lire, la pena applicabile è quella della multa e non della reclusione (art.. 1, sesto comma, legge 23 dicembre 1976, n.. 863), qualsiasi successiva determinazione di una somma diversa, anche tenendo conto della intervenuta svalutazione, sarebbe arbitraria ed illegittima, anche in riferimento all'art.. 1 cod. pen. (reati e pene: disposizione espressa di legge). (Fattispecie relativa a tentata esportazione di novantaduemilanovecentoventi scellini, pari a lire seimilioniottocentoventinovemilaseicentoventi, per la quale il ricorrente sosteneva la possibilità, negata dalla suprema corte, di applicazione della sola multa perché la valuta estera corrispondeva al cambio attuale a somma inferiore ai cinque milioni per intervenuta svalutazione monetaria).

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