Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1827 del 2018

ECLI:IT:TARCT:2018:1827SENT

Massima

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Nei casi contemplati dall'art. 42-bis, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 327/2001, in cui l'amministrazione ha utilizzato per scopi di interesse pubblico un bene immobile modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero in forza di atto successivamente annullato in sede giurisdizionale da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero di atto successivamente annullato in sede giurisdizionale che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera, ovvero di decreto di esproprio successivamente annullato in sede giurisdizionale, ovvero di ritiro di uno di tali atti da parte dell'Amministrazione durante la pendenza di un giudizio per il loro annullamento, l'amministrazione ha l'obbligo giuridico di attivare e concludere il procedimento relativo alla valutazione degli interessi in conflitto al fine di stabilire se procedere all'acquisizione autoritativa dell'immobile ai sensi della citata norma, ovvero alla sua restituzione secondo la disciplina civilistica. Tale valutazione amministrativa discrezionale è necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione "civilistica", e deve essere obbligatoriamente compiuta dall'amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 42-bis. L'alternativa provvedimentale che si pone per l'amministrazione non è esattamente quella fra acquisizione autoritativa e concreta restituzione dell'immobile, ma piuttosto quella fra acquisizione e non acquisizione del bene, in quanto la concreta restituzione rappresenta un semplice obbligo civilistico conseguente alla decisione di non acquisire l'immobile assunta dall'amministrazione in sede procedimentale, e non costituisce espressione di una specifica volontà provvedimentale dell'autorità. Pertanto, l'amministrazione è tenuta in primo luogo a valutare gli interessi in conflitto, esercitando il potere amministrativo discrezionale che l'ordinamento le riconosce, e solo in seconda battuta, qualora cioè l'esito di tale valutazione discrezionale si traduca nella decisione di non acquisire il bene, essa dovrà considerarsi effettivamente tenuta alla restituzione dell'immobile secondo gli ordinari canoni civilistici.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/09/2018

N. 01827/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2016, proposto da:
((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli ((omissis)) e ((omissis)), domiciliati ex art. 25 cpa;

contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per il risarcimento danni

derivanti dalla procedura espropriativa avente ad oggetto l’immobile censito al catasto del Comune di Modica alla partita 43748, fg. n. 46, part.lla n. 266.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell&#…

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