Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28811 del 16 ottobre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:28811PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: La retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., è subordinata alla sussistenza di due condizioni congiuntive: a) che il termine di custodia cautelare risulti interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare; b) che dall'ordinanza applicativa della prima misura coercitiva emergano tutti gli elementi idonei a giustificare l'adozione della successiva ordinanza. L'onere di fornire la prova della sussistenza di tali condizioni grava sulla parte che invoca l'applicazione di tale disciplina. Inoltre, la questione relativa alla retrodatazione può essere dedotta nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le suddette condizioni. In assenza di una puntuale allegazione circa il rispetto della prima condizione, il Tribunale del riesame può legittimamente rigettare la richiesta di retrodatazione, ove abbia adeguatamente motivato, sulla base di un'approfondita disamina del compendio indiziario, circa l'impossibilità di desumere dal primo provvedimento cautelare tutti gli elementi idonei a giustificare l'adozione della successiva misura.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato - Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere

Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere

Dott. GIORGI Maria S - Consigliere

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 08/04/2020 del Tribunale di Cagliari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha concluso chiedendo la inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 8 aprile 2020 il Tribunale di Cagliari ha rigettato ex artico…

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