Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2472 del 24 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2472PEN

Massima

Massima ufficiale
La corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 18 luglio 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 387, terzo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui - salvo il caso di applicabilità di una misura di sicurezza - non si riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere "perché il fatto non costituisce reato" e ciò in vista dello interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento con una formula più favorevole in grado di escludere la stessa sussistenza materiale del fatto o la riferibilità di esso all'imputato. Pertanto, qualora sia stato erroneamente proposto ricorso per cassazione, non più esperibile a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale, il gravame proposto, in virtù del principio della conversione del negozio processuale di impugnazione, si converte in appello, quando ne presenti i requisiti di forma e di sostanza.

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