Cassazione penale Sez. I sentenza n. 44110 del 29 novembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:44110PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno dell'INPS si configura quando un sodalizio criminoso, guidato da un professionista che si avvale della sua attività di consulenza del lavoro, organizza una serie di frodi ai danni dell'ente previdenziale, realizzando indebiti benefici sia per i lavoratori fittizi, in relazione al diritto alle prestazioni previdenziali, sia per le imprese compiacenti, che così portano a costo le spese assolutamente fittizie sostenute per il personale e beneficiano di agevolazioni previste dalla legge per l'assunzione di lavoratori in mobilità. L'accertamento della responsabilità penale dei singoli partecipi all'associazione si fonda sulla prova della loro consapevole adesione ai piani criminosi del capo del sodalizio e della loro consapevole partecipazione alla struttura organizzativa funzionale alla realizzazione delle condotte fraudolente, desumibile non solo dalla loro partecipazione ai singoli reati-fine, ma anche da ulteriori elementi probatori, quali la comunicazione di informazioni riservate, la richiesta di notizie sull'attività di controllo dell'INPS, la prontezza nel rispondere alle sollecitazioni del capo del sodalizio. Il termine di prescrizione del reato associativo decorre dalla data di cessazione della permanenza, che va individuata nel momento in cui viene meno la sussistenza, nei suoi requisiti minimi, del sodalizio, ovvero, con riguardo al singolo partecipe, nel momento in cui si realizza un effettivo recesso od estromissione dall'accordo associativo, e non già dalla data di singoli atti interruttivi della permanenza da parte di uno dei sodali. La condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non richiede l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato dello straniero extracomunitario, trattandosi di reato di pericolo o a consumazione anticipata, ma presuppone la prova della consapevolezza dell'agente del carattere fittizio dei contratti di lavoro e delle richieste di autorizzazione al lavoro presentate, nonché della finalità di trarre un profitto economico dalla condotta illecita, anche se non è necessario che tale profitto sia effettivamente conseguito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente

Dott. BIANCHI Michel - rel. Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/01/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.