Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 2075 del 2020

ECLI:IT:TARCZ:2020:2075SENB

Massima

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Il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 833/1978, attribuito al Presidente della Regione, costituisce una manifestazione di un potere amministrativo straordinario e atipico, la cui legittima esercitabilità è condizionata dalla sussistenza di presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo imminente e grave per l'igiene, la sanità pubblica e la polizia veterinaria, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, con carattere di eccezionalità e temporaneità, nonché di proporzionalità della misura adottata. Tale potere, in deroga al principio di legalità sostanziale, può essere esercitato dalla Regione, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del d.l. n. 19/2020, solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale, con misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale, senza incidere sulle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale. L'adozione di tali ordinanze contingibili e urgenti deve essere sorretta da un'adeguata istruttoria e da una congrua motivazione che dia conto della sussistenza dei presupposti di legge, del carattere di eccezionalità e temporaneità della misura, nonché della proporzionalità della stessa rispetto al fine di tutela della salute pubblica, in bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto all'istruzione. In particolare, la sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, disposta dalla Regione in deroga alle previsioni statali che ne consentivano lo svolgimento almeno per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, deve essere adeguatamente motivata sulla base di specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale, non altrimenti fronteggiabili, e nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto degli effetti pregiudizievoli che tale misura può determinare sul diritto all'istruzione, specie per i minori in età scolare.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/12/2020

N. 02075/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01383/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto (Cittadella regionale);

nei confronti

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullame…

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