Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7534 del 30 giugno 1988

ECLI:IT:CASS:1988:7534PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio "tempus regit actum", se da un lato impedisce che siano invalidati gli atti processuali compiuti conformemente alla norma poi dichiarata incostituzionale, dall'altro lato impone che gli atti processuali, da compiersi dopo la dichiarazione di incostituzionalita`, si uniformino alla nuova disciplina. In applicazione di tale principio le sentenze pronunciate dai tribunali ordinari anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 222/1983 della corte costituzionale, dichiarativa della illegittimita` costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 nella parte in cui sottraeva alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, nei confronti di coimputati minorenni, conservano la loro validita`. Tuttavia, gli appelli contro le stesse sentenze, debbono essere portati alla cognizione delle sezioni per i minorenni delle competenti Corti di Appello.   da vedere: [p85\02239] [p84\02426] [p85\00659] [p84\01832]  conforme: Sen 08/05/1986 3491 sez 1 Pen

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