Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3214 del 1 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3214CIV

Massima

Massima ufficiale
Il capitolato generale d`appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo, in principio, limitatamente alle opere pubbliche di competenza statale, mentre nei confronti degli altri enti pubblici tale valore sussiste solo ove la detta disciplina sia richiamata da espresse disposizioni legislative, salva la possibilita` di richiami contrattuali. Pertanto, nel caso di un appalto stipulato da un I.A.C.P. (fuori dalle situazioni previste dall'art. 80 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 o da disposizioni di tipo analogo) e` valida la clausola del contratto di appalto che escluda il pagamento di acconti all'appaltatore (in difformita` da quanto previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 1063 del 1962). da vedere: Sen 23/03/1988 2531 sez 1 Civ Sen 24/02/1988 1962 sez 1 Civ

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