Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7946 del 4 ottobre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:7946PEN
Massima
Massima ufficiale
Il porto degli oggetti di cui al secondo comma dell'art.. 4 della legge n.. 110 del 1975 costituisce reato solo nell'ipotesi in cui concorra un ulteriore elemento costituito dalla mancanza di giustificato motivo. Trattandosi, infatti, di oggetti che possono essere adoperati anche per uno scopo lecito, il reato ricorre solo quando il porto non sia sorretto da una causa che lo giustifichi.
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