Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2720 del 18 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2720CIV

Massima

Massima ufficiale
Riguardo al provvedimento con cui la sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura disponga la sospensione in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo (art. 31 del r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511), l`obbligo della motivazione, discendente dal carattere giurisdizionale del provvedimento medesimo, deve ritenersi assolto attraverso la valutazione di una gravita` dei fatti oggetto dell`imputazione tale da consigliare la suddetta misura, in relazione alle funzioni attribuite al magistrato ed al prestigio di cui egli deve godere, mentre non si richiede anche un apprezzamento di tipo delibativo sulla fondatezza dell`imputazione medesima, richiesto invece nella diversa ipotesi in cui l`indicata sospensione sia disposta in pendenza di procedimento disciplinare.

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