Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2688 del 26 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2688PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 1 D.L. 4 marzo 1976, n. 31 convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159, punisce l'esportazione, pure tentata, senza la autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, non solo di valuta, ma anche di titoli azionari o obbligazionari, di titoli di credito ovvero di altri mezzi di pagamento, senza esclusioni. (Nella fattispecie la cassazione ha ritenuto che la natura estera di un assegno non priva della qualifica di illecito la sua esportazione).

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