Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2640 del 28 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2640CIV

Massima

Massima ufficiale
L'ordinanza di sospensione del giudizio, pronunciata a norma dello art.. 295 cod. proc. civ., in quanto regola soltanto lo svolgimento del processo, senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio, non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per cassazione ex art.. 111 Cost..., potendo le parti far valere le doglianze relative all'affermazione o negazione delle condizioni di legge per la sospensione necessaria, soltanto mediante impugnazione della sentenza che abbia definito il procedimento.

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