Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 106 del 11 gennaio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:106PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 254 delle disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale - secondo il quale anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l`applicazione delle norme anteriormente vigenti, le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice stesso - trova immediata applicazione in ogni stato e fase del procedimento; ne consegue che anche nel giudizio di cassazione l`assoluzione per insufficienza di prove va sostituita con una delle formule previste dall`art. 530 del nuovo codice di procedura penale.

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