Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3212 del 16 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3212PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione di cui all'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, relativa alla disciplina dell'azione civile in conseguenza della applicazione dell'amnistia, va applicata dal giudice in sede penale, in ogni caso in cui, dichiarato estinto il reato per amnistia, la sentenza di condanna impugnata contenga statuizioni concernenti gli interessi civili. Tale disposizione infatti, non è stata né doveva essere inserita nel D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 di concessione dell'amnistia e dell'indulto, trattandosi di una norma legislativa a se stante, regolatrice dell'attività del giudice penale nel rapporto civilistico instaurato nel processo penale, norma che non era compresa nel potere conferito al capo dello stato in materia di atti di clemenza. (Nella specie è stata respinta la tesi del ricorrente secondo cui non essendo stato l'art. 12 citato inserito nel D.P.R. n. 413 del 1978, con la estinzione del rapporto processuale penale in corrispondenza dell'applicazione dell'amnistia resterebbero travolte tutte le statuizioni anche di ordine civile).

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