Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17305 del 15 dicembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:17305PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che i motivi di ricorso per cassazione, se non enunciati nella dichiarazione di impugnazione, debbono essere presentati e sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della cost., sul rilievo che sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ai motivi di appello, che possono essere sottoscritti dall'imputato in persona, anche se non enunciati nell'atto di impugnazione.Infatti diverse rispetto a quelle dell'appello sono le finalità processuali del ricorso per cassazione, che limitano, senza escluderlo, il diritto dell'imputato a presentare direttamente motivi di impugnazione da lui stesso sottoscritti, per lasciare alla difesa tecnica un più ampio campo di intervento, in relazione alle esigenze del giudizio di legittimità.

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